Con l’entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (riforma del condominio), il Codice Civile stabilisce che:
- I regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
- Vietare a un condomino di tenere un animale nel proprio appartamento significa ledere un diritto personale e individuale.
Eventuali delibere condominiali che impongano limitazioni ingiustificate (ad esempio: divieto di dare cibo ai randagi, divieto di utilizzo dell’ascensore o delle scale, ecc.) possono essere impugnate.
Il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni:
- dalla data della deliberazione (per dissenzienti o astenuti);
- dalla data di ricevimento del verbale (per gli assenti).
Come presentare ricorso
È sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando:
- copia della delibera;
- eventuali certificati veterinari;
- riferimenti normativi utili.
Se il divieto è stato introdotto senza essere inserito all’ordine del giorno (ad esempio nelle “varie ed eventuali”), è possibile contestarlo con raccomandata A/R all’amministratore.
Disturbo della quiete
Le norme sui rumori molesti valgono per tutti: l’abbaiare di un cane è equiparato, ad esempio, al volume eccessivo di uno stereo o agli schiamazzi.
Perché un rumore sia considerato legalmente molesto, deve essere:
- Continuato e persistente (non occasionale);
- Dimostrato da perizia tecnica (vigili, ASL o tecnici incaricati);
- Supportato da testimoni;
- Tale da superare i limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico.
Solo in casi gravi e documentati si può arrivare a una richiesta di risarcimento danni.
L’allontanamento dell’animale è un provvedimento raro e residuale.
Disturbo dell’igiene
Reclami per odori o sporcizia sono fondati solo se:
- il disagio è oggettivamente rilevante;
- supera la normale tollerabilità;
- è documentato con prove (fotografie, perizie, certificazioni).
Allo stesso modo, lamentele infondate e prive di prove possono esporre chi le presenta a responsabilità legali.
Un certificato veterinario che attesti la buona salute dell’animale può essere utile a tutela del proprietario.
Uso delle parti comuni
Secondo gli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile:
- Le parti comuni sono utilizzabili da tutti i condomini;
- L’animale può accedere a scale e ascensore;
- Il condominio può richiedere guinzaglio e, se necessario, museruola;
- Non può vietare l’accesso alle parti comuni.
Eventuali contestazioni devono essere dimostrate con prove rigorose.