Divieti a tutela degli animali domestici

La normativa italiana tutela gli animali domestici e punisce severamente comportamenti lesivi della loro salute e dignità.

Divieto di maltrattamento

Il Codice Penale prevede pene detentive e pecuniarie per chiunque:

  • Cagiona la morte o la lesione di un animale per crudeltà o senza necessità;
  • Sottopone un animale a sevizie, fatiche o lavori insopportabili rispetto alle sue caratteristiche etologiche;
  • Organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o maltrattamenti;
  • Promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che ne mettano in pericolo l’integrità fisica.

Divieto di vendita di pelli e pellicce di cani e gatti

È vietato utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di:

  • Pelli
  • Pellicce
  • Capi di abbigliamento
  • Articoli di pelletteria

È inoltre vietata la commercializzazione o l’introduzione nel territorio nazionale di tali prodotti.

La violazione è punita con:

  • Arresto da 3 mesi a 1 anno
    oppure
  • Ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

Divieto di abbandono

È reato:

  • Abbandonare animali domestici o animali che abbiano acquisito abitudini della cattività;
  • Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze.

L’abbandono è punito con:

  • Arresto fino a 1 anno
    oppure
  • Ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Sanzioni più gravi sono previste per chi commercia cani o gatti destinandoli alla sperimentazione in violazione delle leggi vigenti.

Altri divieti specifici

È inoltre vietato:

  • Addestrare cani per esaltarne l’aggressività;
  • Effettuare selezioni o incroci tra razze con lo scopo di sviluppare aggressività;
  • Sottoporre i cani a doping;
  • Effettuare interventi chirurgici non curativi finalizzati a modificarne l’aspetto, tra cui:
    • Taglio delle orecchie
    • Recisione delle corde vocali
    • Taglio della coda

(Il taglio della coda, ove consentito dalla normativa vigente, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita e certificato.)

È vietata anche la vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi sopra indicati.

Cosa fare in caso di maltrattamento

Se assisti a maltrattamenti o altri reati contro animali, puoi rivolgerti a qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria, tra cui:

  • Carabinieri
  • Polizia di Stato
  • Guardia di Finanza
  • Corpo Forestale
  • Polizia Locale

Puoi segnalare i casi previsti dall’art. 727 o da altri articoli del Codice Penale, richiedendo un intervento per accertare il reato e impedirne ulteriori conseguenze.

È importante sapere che tali uffici:

  • Sono obbligati a ricevere la denuncia;
  • Devono disporre gli opportuni accertamenti;
  • Non possono rifiutare l’intervento, pena l’omissione di atti d’ufficio.

Secondo la Cassazione, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela degli animali.

Riferimenti normativi

  • Codice Penale – Artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727
  • Legge 14/08/1991, n. 281 – Artt. 1-5
  • Legge 14/12/2000, n. 376 – Artt. 1, 7
  • Legge 20/07/2004, n. 189 – Artt. 1-2, 5-8

Maltrattamenti e tutela degli animali

Lo Stato promuove la tutela degli animali d’affezione e condanna:

  • atti di crudeltà;
  • maltrattamenti;
  • abbandono.

La Legge 14 agosto 1991, n. 281 stabilisce che:

  • Il controllo delle nascite avviene tramite sterilizzazione presso i servizi veterinari ASL o ambulatori autorizzati;
  • I cani vaganti catturati non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione;
  • Possono essere soppressi solo, in modo eutanasico e da un veterinario, se gravemente malati, incurabili o pericolosi;
  • I gatti che vivono in libertà non possono essere maltrattati;
  • Le colonie feline devono essere sterilizzate e reimmesse nel territorio;
  • Le associazioni protezioniste possono gestire colonie feline e strutture autorizzate, sotto controllo sanitario.

Riferimenti normativi

  • Codice Civile – Artt. 844, 1117, 1138
  • Codice Penale – Artt. 544-bis, 612, 638, 659, 727
  • Legge 11/12/2012, n. 220
  • Legge 14/08/1991, n. 281