La normativa italiana tutela gli animali domestici e punisce severamente comportamenti lesivi della loro salute e dignità.
Divieto di maltrattamento
Il Codice Penale prevede pene detentive e pecuniarie per chiunque:
- Cagiona la morte o la lesione di un animale per crudeltà o senza necessità;
- Sottopone un animale a sevizie, fatiche o lavori insopportabili rispetto alle sue caratteristiche etologiche;
- Organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o maltrattamenti;
- Promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che ne mettano in pericolo l’integrità fisica.
Divieto di vendita di pelli e pellicce di cani e gatti
È vietato utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di:
- Pelli
- Pellicce
- Capi di abbigliamento
- Articoli di pelletteria
È inoltre vietata la commercializzazione o l’introduzione nel territorio nazionale di tali prodotti.
La violazione è punita con:
- Arresto da 3 mesi a 1 anno
oppure - Ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
Divieto di abbandono
È reato:
- Abbandonare animali domestici o animali che abbiano acquisito abitudini della cattività;
- Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da provocare gravi sofferenze.
L’abbandono è punito con:
- Arresto fino a 1 anno
oppure - Ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Sanzioni più gravi sono previste per chi commercia cani o gatti destinandoli alla sperimentazione in violazione delle leggi vigenti.
Altri divieti specifici
È inoltre vietato:
- Addestrare cani per esaltarne l’aggressività;
- Effettuare selezioni o incroci tra razze con lo scopo di sviluppare aggressività;
- Sottoporre i cani a doping;
- Effettuare interventi chirurgici non curativi finalizzati a modificarne l’aspetto, tra cui:
- Taglio delle orecchie
- Recisione delle corde vocali
- Taglio della coda
(Il taglio della coda, ove consentito dalla normativa vigente, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita e certificato.)
È vietata anche la vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi sopra indicati.
Cosa fare in caso di maltrattamento
Se assisti a maltrattamenti o altri reati contro animali, puoi rivolgerti a qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria, tra cui:
- Carabinieri
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza
- Corpo Forestale
- Polizia Locale
Puoi segnalare i casi previsti dall’art. 727 o da altri articoli del Codice Penale, richiedendo un intervento per accertare il reato e impedirne ulteriori conseguenze.
È importante sapere che tali uffici:
- Sono obbligati a ricevere la denuncia;
- Devono disporre gli opportuni accertamenti;
- Non possono rifiutare l’intervento, pena l’omissione di atti d’ufficio.
Secondo la Cassazione, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela degli animali.
Riferimenti normativi
- Codice Penale – Artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727
- Legge 14/08/1991, n. 281 – Artt. 1-5
- Legge 14/12/2000, n. 376 – Artt. 1, 7
- Legge 20/07/2004, n. 189 – Artt. 1-2, 5-8
Maltrattamenti e tutela degli animali
Lo Stato promuove la tutela degli animali d’affezione e condanna:
- atti di crudeltà;
- maltrattamenti;
- abbandono.
La Legge 14 agosto 1991, n. 281 stabilisce che:
- Il controllo delle nascite avviene tramite sterilizzazione presso i servizi veterinari ASL o ambulatori autorizzati;
- I cani vaganti catturati non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione;
- Possono essere soppressi solo, in modo eutanasico e da un veterinario, se gravemente malati, incurabili o pericolosi;
- I gatti che vivono in libertà non possono essere maltrattati;
- Le colonie feline devono essere sterilizzate e reimmesse nel territorio;
- Le associazioni protezioniste possono gestire colonie feline e strutture autorizzate, sotto controllo sanitario.
Riferimenti normativi
- Codice Civile – Artt. 844, 1117, 1138
- Codice Penale – Artt. 544-bis, 612, 638, 659, 727
- Legge 11/12/2012, n. 220
- Legge 14/08/1991, n. 281