Condominio

Animali domestici e condominio si può

animali-domestici-e-condominio-si-puoIl Codice Civile sancisce, con l’entrata in vigore della legge n.220/12, che:
i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici;
vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento, equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali.
Qualunque delibera condominiale contenente regole a discapito dell’animale (es.: vietato dare cibo ai randagi; vietato l’uso dell’ascensore; divieto d’uso delle scale…) può essere annullata: con ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla data della deliberazione per i dissenzienti o gli astenuti, o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale.


Per il ricorso è sufficiente una lettera in carta libera in cui il cittadino descrive il problema, allegando altra documentazione (eventuali certificati medici relativi all’animale; elenco delle leggi di riferimento) e copia della delibera.
con una raccomandata A/R inviata all’Amministratore del condominio quando il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”.

Disturbo della quiete pubblica / Disturbo all’igiene
Per quanto riguarda il disturbo della quiete, i cosiddetti orari sensibili e le regole per i rumori molesti
valgono per l’abbaiare di un cane come per la musica di uno stereo o per gli schiamazzi.
Per poter denunciare un condomino per rumori definiti molesti, è necessario che tale disturbo sia dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale abilitato (ad esempio i vigili, le ASL, ma anche tecnici privati incaricati dal condominio) dal quale risulti che sono state quantitativamente violate le norme sull’inquinamento acustico e che il disturbo sia:

continuato: il caso in cui un cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento;
supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti a un giudice;
causa di problemi psico-fisici: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il
generare) un rumore in grado di creare una patologia ad altra persona.

Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire i disagi sopra richiamati. In ogni caso, va sottolineato che raramente si procede all’allontanamento dell’animale.
Riguardo al disturbo dell’igiene, si è passabili di reclami solo se i disturbi (odori, bisogni fisiologici, ecc), per intensità e frequenza, provocano insofferenza o generano malessere in persone di normale sopportazione.
Anche questo va però certificato.
All’inverso, vicini che sporgono lamentele ingiustificate, senza testimoni nè prove reali a supporto possono potenzialmente essere querelati dai proprietari degli animali presi in causa.

Uso di parti comuni dell’edificio condominiale
Secondo l’ art. 1117 e seguenti del Codice Civile le parti comuni sono, appunto, oggetto di proprietà
comune dei proprietari delle porzioni dell’edificio e ogni condomino ha il diritto di usufruirne seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano.
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni
dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale.
La contestazione di mancanza di igiene/decoro deve essere dimostrata con prove rigorose che l’animale è causa del deterioramento e/o sporcizia o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte.

A tutela dell’animale sarà utile esibire un certificato di un veterinario che ne attesti la buona salute.

Riferimenti:

Codice Civile – Artt. 844, 1117, 1138
Codice Penale – Artt. 328, 544-bis, 612, 638, 659, 727
Legge 11/12/2012, n. 220 – Art. 16